Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 5 agosto 2021, n. 22383.
di Antonio Zurlo
Con il secondo motivo di ricorso viene censurato il deliberato d’appello, per aver escluso il concorso di colpa dell’assicuratore, allorché in luogo di adottare un mezzo di corrispondenza più sicuro, inoltri il titolo al destinatario per mezzo della posta ordinaria. Il motivo, a giudizio della Sesta Sezione Civile, è fondato e deve, quindi, essere accolto. Invero, devesi riproporre il principio affermato dalle Sezioni Unite, per cui «la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e dal dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore»[1].
Qui l’ordinanza.
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 26.05.2020, n. 9769.