Approfondimento a cura di Antonia S. M. Roseti.
Sommario: 1. L’impatto del COVID-19 sui contratti. – 2. Il contratto e il tempo: le sopravvenienze contrattuali. – 3. Le sopravvenienze tipiche e i rimedi volti a fronteggiarle. – 4. Sopravvenienze e rimedi di natura convenzionale. – 5. Il COVID-19 e i contratti bancari: i rimedi individuati dal D.L. “Cura Italia”. – 6. Il nodo gordiano della gestione delle cc.dd. sopravvenienze atipiche. – 7. Verso la revisione del Codice Civile e l’umanizzazione del diritto contrattuale.
1. L’impatto del COVID-19 sui contratti.
L’emergenza sanitaria innescata dalla diffusione del virus COVID-19 ha determinato plurime conseguenze sul piano sociale, economico e giuridico. Il dilagare del virus – infatti – ha determinato il blocco della maggior parte delle attività economiche e produttive del Paese, tanto che da più parti si è osservato che – una volta cessata l’emergenza sanitaria – l’Italia dovrà fare i conti con una non meno preoccupante crisi economica[1].
Inevitabilmente l’emergenza sanitaria in corso inciderà, altresì, sui rapporti giuridici e sui contratti in essere; gli istituti giuridici infatti non vivono in un’atmosfera da museo o in un contesto a sé, isolato dalle dinamiche economiche e sociali ma di queste ultime e del mercato costituiscono strumenti funzionali ad ordinarne e regolarne le dinamiche. Ne consegue che i contratti in essere non sono insensibili o quantomeno non sono del tutto impermeabili alle vicende economiche che caratterizzano il contesto in cui essi si collocano[2].
Il diritto contrattuale interno è retto dal principio pacta sunt servanda in virtù del quale il contratto ha forza di vincolo giuridico tra le parti che lo stipulano; tale principio risponde all’esigenza di certezza dei rapporti giuridici ed esprime la natura ultima dell’istituto del contratto: un vinculum iuris tra le parti che lo pongono in essere.[3]
Il principio pacta sunt servanda è cristallizzato nell’ambito dell’art. 1372 c.c. il quale dispone che il contratto ha forza di legge tra le parti; ma è – altresì – possibile scorgere il principio de quo tra le righe dell’art. 1173 c.c. laddove il legislatore annovera tra le fonti delle obbligazioni – per l’appunto – il contratto; tali dati normativi consentono di delineare gli effetti che discendono dal contratto in capo alle parti, effetti qualificabili sia in termini di diritti sia in termini di obblighi giuridici. Questi ultimi devono essere ottemperati dalle parti al fine di adempiere al programma negoziale contenuto nel contratto; al riguardo, il legislatore delimita la misura dello sforzo esigibile dal debitore e in genere dalla parte chiamata ad adempiere gli obblighi giuridici scaturenti dal contratto; al debitore –infatti – viene chiesto di essere diligente (art. 1176 c.c.) e di improntare la propria condotta a buona fede e correttezza, sia nella fase delle trattative e della stipula ma altresì nella fase esecutiva del contratto (artt. 1175 – 1375 c.c.). Tali statuizioni assumono un’importanza centrale nell’ambito della disciplina delle obbligazioni e dei contratti in quanto costituiscono l’argine entro il quale l’adempimento da parte del debitore è esigibile dalla controparte e – specularmente – entro il quale l’inadempimento del debitore può considerarsi “colposo”.
Da tali assunti è agevole inferire che non può ravvisarsi l’inadempimento nelle ipotesi in cui il debitore versa in circostanze imprevedibili e straordinarie che non consentono allo stesso di far fronte alle prestazioni dedotte nel contratto; in tal senso il legislatore dispone ex art. 1256 c.c. che non è imputabile al debitore l’inadempimento determinato da forza maggiore, intesa quest’ultima come qualsiasi evento – non riconducibile al debitore – che ha reso impossibile l’adempimento. Nell’ambito della locuzione di forza maggiore sono sussumibili tutti quegli eventi imprevedibili e sopravvenuti, indipendenti dalla volontà delle parti che ostano alla fisiologica estinzione dell’obbligazione. Ne consegue che l’istituto della forza maggiore consente al debitore di non subire le conseguenze negative derivanti dalla mancata esecuzione delle prestazioni alle quali era tenuto, proprio perché il suo inadempimento non è “colposo” poiché l’adempimento delle stesse non era esigibile.
Ci si chiede se la paralisi economica determinata dalla diffusione del virus COVID-19 e –successivamente – dai provvedimenti normativi volti a mitigarne la diffusione possa essere ricondotta giuridicamente a quegli eventi sopravvenuti, straordinari ed imprevedibili che travolgono il vincolo contrattuale o che incidono – quantomeno – sulla possibilità di adempiere e, conseguentemente, sulla esigibilità delle prestazioni dedotte in contratto.
Al riguardo sembrerebbe opportuno privilegiare un approccio casistico volto a valutare case by case l’entità che l’impatto della stasi economica determinata dal COVID-19 ha sul rapporto contrattuale in concreto venuto in rilievo, poiché a volte essa comporta l’impossibilità totale di adempiere ma in altre ipotesi la prestazione dedotta in contratto resta almeno parzialmente eseguibile.
In riferimento ai diversi tipi contrattuali, soprattutto nell’ambito dei contratti di vendita internazionali, la forza maggiore è stata invocata al fine di affrancarsi dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali (e dalla conseguente responsabilità risarcitoria) in seguito alla paralisi economica del Paese conseguente al dilagare del COVID-19[4]. Tale assunto rintraccia un addentellato normativo nell’art. 1256 c.c. – sul piano interno – ma altresì nell’ambito dell’art. 79 della Convenzione di Vienna in riferimento alla vendita internazionale di merci, laddove si prevede che ricorre la forza maggiore in tutte quelle ipotesi in cui il vincolo contrattuale è travolto da eventi connotati da una imprevedibilità tale da sfuggire ad ogni controllo da parte dei contraenti che – pertanto – versano nell’impossibilità di adempiere alle prestazioni dedotte in contratto.
Ne deriva che in riferimento ad alcuni tipi contrattuali può essere invocata la forza maggiore al fine di liberarsi dal vinculum iuris, a condizione però che lo stato di pandemia abbia inciso in modo significativo sulla possibilità di adempiere e che la parte che invoca la forza maggiore abbia tempestivamente informato la controparte circa l’impossibilità di adempiere; informazione –quest’ultima – che dev’essere puntuale e circostanziata in modo da appalesarsi idonea a limitare i rischi e i danni che possono conseguire dal mancato adempimento delle prestazioni. Tale obbligo informativo risulta previsto in diversi ordinamenti (oltre ad essere contemplato dalla stessa Convenzione di Vienna) e potrebbe essere – altresì – desunto dal principio di buona fede, il quale regola anche la fase di esecuzione del contratto nell’ordinamento giuridico interno e dal quale la giurisprudenza più recente fa scaturire un obbligo di protezione nei confronti della controparte. In particolare, secondo un diffuso orientamento dottrinale e giurisprudenziale dal contratto stipulato discendono in capo alle parti non solo gli obblighi espressamente convenuti, ma altresì un fascio di obbligazioni che impongono di agevolare la controparte nell’adempimento e di cercare – per quanto possibile – di minimizzare i rischi e i danni che dallo stesso possono conseguire, nonché di consentire alla parte di adempiere sopportando il minor sacrificio economico possibile (c.d. «obbligo di protezione»)[5].
A ciò si aggiunge che al fine di poter invocare l’operatività della forza maggiore[6], occorre verificare se il contratto e la disciplina normativa alla quale esso è sottoposto lo consentano; infatti, la forza maggiore costituisce un istituto di appannaggio esclusivo degli ordinamenti di civil law e – di converso – sconosciuto negli ordinamenti di common law laddove esso è invocabile solo se espressamente previsto dalle parti nell’ambito del contratto[7].
Emerge come lo stato di emergenza sanitaria determinato dalla diffusione del COVID-19 al livello internazionale e la paralisi economica che ne è conseguita si ripercuotono parallelamente sui rapporti giuridici e contrattuali in essere; in numerose fattispecie contrattuali il COVID-19 potrebbe essere sussunto nel concetto di forza maggiore, ed in generale nell’ampia categoria delle sopravvenienze contrattuali idonee ad incidere sul sinallagma contrattuale poiché costituisce un evento idoneo a rilevare ai fini della capacità di adempiere del contraente.
All’uopo viene in rilievo il principio di buona fede –principio che assume un’importanza centrale nell’ambito della gestione delle sopravvenienze– il quale (nella c.d. accezione di «buona fede limitativa») osta a esigere l’adempimento di quelle prestazioni la cui esecuzione richiederebbe uno sforzo eccessivamente gravoso per il debitore, appunto in quanto tale contrario a buona fede[8]. Il principio di buona fede, dunque, mitiga il diritto contrattuale e il rigore del principio pacta sunt servanda, in quanto mira a preservare la funzione precipua dell’istituto del contratto che è quella di mezzo del quale le parti si avvalgono al fine di regolare i propri interessi.
2. Il contratto e il tempo: le sopravvenienze contrattuali.
Le sopravvenienze contrattuali[9] vengono in rilievo in riferimento a quei contratti che si caratterizzano per la presenza di uno iato temporale intercorrente tra il momento della stipula e il momento dell’esecuzione, inteso quest’ultimo come momento in cui il contratto produce i suoi effetti e – per così dire – si consuma.
Può accadere che durante tale arco temporale si verifichino delle circostanze idonee a incidere, a vario titolo, sul contesto nel quale il contratto si inscrive; tali circostanze vengono definite sopravvenienze, in quanto costituiscono circostanze esterne ed estranee alle parti che si verificano durante il lasso temporale che intercorre tra il momento della stipula e il momento dell’esecuzione del contratto[10].
Le sopravvenienze possono distinguersi in sopravvenienze che incidono sensibilmente sulle prestazioni dedotte in contratto, rendendo una delle stesse impossibile da eseguire; in sopravvenienze che alterano l’equilibrio del contratto, incidendo così sul sinallagma e – quindi – sul nesso di corrispettività che avvince le prestazioni contrattuali; in sopravvenienze che frustano la causa del contratto, in presenza delle quali la prestazione è ancora eseguibile ma l’esecuzione della stessa non consente di realizzare la sintesi degli effetti e degli scopi pratici in vista dei quali le parti hanno deciso di stipulare il contratto[11].
Il problema che le sopravvenienze pongono è principalmente quello inerente alla necessità di individuare i rimedi attraverso i quali è possibile gestirle, poiché esse ingenerano il rischio di pregiudicare gli interessi della parte la cui prestazione è diventata impossibile da adempiere o della parte che subisce lo squilibrio economico del contratto o, ancora, della parte che vede frustata la causa del contratto. Emerge, pertanto, la necessità di individuare dei rimedi volti a gestire il rischio derivante dalle sopravvenienze, nonché a individuare le modalità attraverso le quali esso può essere allocato nell’ambito del contratto; a ciò si aggiunge, inoltre, l’urgenza di selezionare i mezzi mediante i quali l’ordinamento consente di apprestare una tutela nei confronti della parte che risulta vulnerata dalla sopravvenienza.
Tali rimedi in via generale sono classificabili in due macrocategorie: i rimedi caducatori e quelli manutentivi[12]; i primi costituiscono rimedi di natura abdicativa, ablatoria, poiché comportano la caducazione e lo scioglimento del vincolo contrattuale; i secondi, viceversa, integrano dei rimedi attraverso i quali si adegua il contratto alle circostanze sopravvenute.
Si è rilevato che il principale problema che le sopravvenienze pongono è quello inerente all’individuazione dei rimedi attraverso i quali è possibile gestire le stesse, allocare il rischio da esse innescato e conseguentemente tutelare la parte svantaggiata dalla sopravvenienza; a ben vedere –però– tale questione non si pone in riferimento alle c.d. sopravvenienze tipiche cioè non si pone in riferimento a quelle sopravvenienze previste dall’ordinamento, in quanto in riferimento a queste ultime è direttamente il legislatore che si premura di individuare i rimedi atti a gestirle prevedendo –altresì – i presupposti ai quali risulta subordinata l’esperibilità dei rimedi de quibus[13].
3. Le sopravvenienze tipiche e i rimedi volti a fronteggiarle.
In presenza delle sopravvenienze tipiche, tra le quali è annoverabile la forza maggiore (istituto al quale potrebbe a sua volta essere sussunta la pandemia determinata dal COVID-19), il legislatore appresta vari rimedi volti a fronteggiarle.
Un primo rimedio individuato dal legislatore al fine di gestire le sopravvenienze tipiche è quello della risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ex art. 1463 c.c.; si tratta di un rimedio caducatorio attraverso il quale il legislatore gestisce tutte quelle sopravvenienze che rendono impossibile l’esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto. Al fine di evitare il fenomeno della paralisi economica del diritto, considerato che la prestazione che una delle parti è tenuta ad adempiere è divenuta impossibile per circostanze esterne e imprevedibili, il legislatore individua la soluzione più ragionevole nell’affrancare le parti dal vincolo, affinché le stesse possano rintracciare aliunde la prestazione di cui necessitano. Tale impossibilità ricorre in tutti i casi in cui la situazione impeditiva verificatasi non è superabile attraverso lo sforzo di diligenza richiesto dall’art. 1176 c.c.[14].
In numerosi contratti internazionali le epidemie vengono considerate causa di forza maggiore e determinano lo scioglimento del vincolo contrattuale per impossibilità sopravvenuta laddove l’evento straordinario e imprevedibile determini l’impossibilità del contraente di adempiere la prestazione. Lo scioglimento del vincolo – in numerose fattispecie contrattuali internazionali – consegue automaticamente dall’espletamento degli obblighi informativi di cui sopra da parte del contraente la cui prestazione è divenuta impossibile in seguito al verificarsi dell’evento straordinario e imprevedibile; e precisamente, la risoluzione del contratto conseguirebbe dalla comunicazione della causa di forza maggiore[15].
Un altro rimedio previsto dal legislatore al fine di fronteggiare le sopravvenienze tipiche è costituito dalla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, ex art. 1467 c.c.; l’eccessiva onerosità sopravvenuta costituisce una sopravvenienza tipica suscettibile di incidere sull’equilibrio economico del contratto in quanto determina una sproporzione di valore tra le prestazioni, alterando così l’originario equilibrio del contratto. Si tratta di un rimedio tipico poiché esso è individuato a monte dal legislatore il quale ne individua, altresì, i presupposti in presenza dei quali è possibile esperirlo; in primo luogo il legislatore esige che una delle prestazioni dedotte in contratto sia divenuta, in seguito al verificarsi di circostanze sopravvenute ed estranee alla volontà dei contraenti, eccessivamente onerosa; inoltre, l’ordinamento esige che l’onerosità in questione sia eccessiva cioè tale da esorbitare dall’alea normale insita in ciascun contratto. Dunque il legislatore al verificarsi di una tale sopravvenienza sceglie di gestirla attraverso un rimedio di natura caducatoria volto a sciogliere e a liberare le parti dal vincolo contrattuale; a meno che la parte avvantaggiata dalla sopravvenienza non offra la possibilità alla controparte di modificare il contratto, ripristinando l’equilibrio dello scambio e –così– prevedendo la possibilità di accedere ad un rimedio di natura manutentiva volto a non sterilizzare gli effetti del contratto e ad adeguarlo in tal guisa alle sopravvenienze che ne avevano alterato l’equilibrio. Attraverso il rimedio manutentivo de quo, invero, non si ripristina necessariamente l’equilibrio economico originario ma è bastevole che l’offerta di modifica del contratto riconduca lo squilibrio entro l’alea normale e fisiologica dell’affare; all’uopo, è opportuno precisare che per “alea normale del contratto” si intende l’alea che è fisiologicamente connaturata ad ogni scambio commerciale e – pertanto – si fa riferimento a quell’alea che non impinge con la causa del contratto in quanto non la qualifica (contrariamente a quanto accade per i contratti aleatori) ma rimane esterna alla stessa, riguardando esclusivamente la fase di esecuzione del contratto[16].
Tale rimedio è esperibile nelle ipotesi in cui il COVID-19 o l’evento straordinario e imprevedibile in concreto venuto in rilievo ha inciso sulla possibilità di adempiere di uno dei contraenti senza però eliderla; con maggiore impegno esplicativo, la prestazione da adempiere è divenuta eccessivamente onerosa ma non impossibile. Sicché in tale ipotesi le parti possono optare per la risoluzione del contratto (ex art. 1467 c.c.) e quindi possono far fronte alla sopravvenienza attraverso un rimedio caducatorio oppure la parte in bonis può salvare il contratto offrendo alla controparte di ricondurre il contratto ad equità attraverso il rimedio della rinegoziazione e –quindi– attraverso un rimedio di natura manutentiva.
4. Sopravvenienze e rimedi di natura convenzionale.
Le conseguenze negative determinate dalle sopravvenienze sui contratti in essere possono essere gestite – altresì – valorizzando il regolamento contrattuale delineato dalle parti, nelle ipotesi in cui le stesse hanno previsto apposite clausole funzionali volte a gestire specifiche sopravvenienze.
Infatti i rimedi attraverso i quali è possibile gestire le sopravvenienze oltre ad avere fonte legale, possono avere natura convenzionale laddove sono stati previsti dalle parti all’interno del regolamento contrattuale dalle stesse apprestato; in tali ipotesi il problema relativo all’individuazione dei rimedi attraverso i quali è possibile gestire le sopravvenienze e, conseguentemente, allocare il rischio derivante dalle stesse non si pone perché sono gli stessi contraenti che li individuano[17].
Tali rimedi sono individuabili in primo luogo nelle clausole di adeguamento automatico attraverso le quali la prestazione è adeguata automaticamente al verificarsi della sopravvenienza; si tratta di un rimedio di natura manutentiva in quanto mira a conservare il contratto, adeguandolo alla sopravvenienza; l’esperibilità di tale rimedio avviene in via automatica nel senso che non implica una nuova manifestazione di volontà da parte dei contraenti. Ulteriore rimedio al quale i contraenti possono affidare la gestione delle sopravvenienze contrattuali è rappresentato dalle clausole di revisione attraverso le quali si adegua il contratto alla luce dei criteri prestabiliti dalle parti; le stesse differiscono dalle clausole di adeguamento automatico del contratto perché mentre queste ultime operano in via automatica e prescindono – pertanto – da una nuova manifestazione della volontà contrattuale delle parti, viceversa le clausole di revisione postulano la necessità di una nuova manifestazione di volontà a contenuto predeterminato equiparabile ad una sorta di obbligo a contrarre coercibile attraverso l’istituto, ex art.2932 c.c.. Le parti, infine, al fine di gestire le sopravvenienze possono fronteggiarle attraverso le cc.dd. clausole di rinegoziazione (c.d. hardship, letteralmente “difficoltà, avversità”). Si tratta di clausole che affondano le loro origini nel commercio internazionale; infatti, nei contratti internazionali – soprattutto di lunga durata e di natura complessa – si verificano delle circostanze idonee ad alterare sensibilmente il sinallagma e, pertanto, sorge l’esigenza di riequilibrare l’assetto di interessi cristallizzato dalle parti in sede di stipula. Attraverso le clausole in analisi, le parti si impegnano a rinegoziare il contenuto del contratto qualora nell’arco temporale intercorrente tra la stipula e l’esecuzione del contratto intervengano delle circostanze sopravvenute quali appunto epidemie, crisi economiche e altri eventi straordinari e indipendenti dalla volontà dei contraenti; tale rimedio differisce dalle clausole di revisione del contratto perché in tale ipotesi manca la predeterminazione dei criteri da seguire nel revisionare il contratto; ne deriva che dalle clausole di rinegoziazione discende per le parti «l’obbligo di contrattare» in virtù del quale le parti, al fine di adeguare il contratto alle sopravvenienze, devono raggiungere l’accordo su un nuovo assetto di interessi che tiene conto delle sopravvenienze. L’obbligo discendente dalle clausole in analisi non è coercibile attraverso l’istituto di cui all’art. 2932 c.c. in quanto dall’inadempimento dell’obbligo di contrattare deriva la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. Le clausole di hardship sono espressamente previste nel diritto contrattuale europeo (PECL) e dai principi Unidroit[18]; nell’ambito degli stessi viene dedicata un’accurata disciplina al rimedio in esame, la quale individua precisi requisiti ai quali è subordinato l’impiego del rimedio in esame; in particolare, è previsto che al rimedio de quo si può ricorrere qualora le circostanze perturbatrici si verifichino in un momento successivo alla stipula del contratto; deve trattarsi, inoltre, di circostanze imprevedibili e straordinarie; tali circostanze devono esulare da quei rischi ripartiti tra le parti al momento della stipula; ed, infine deve trattarsi di circostanze la cui realizzazione esorbita dalla sfera di controllo della parte svantaggiata. Solo la presenza di tali requisiti legittima la parte svantaggiata a ricorrere all’istituto dell’hardship; qualora sussistano i requisiti in precedenza elencati la parte svantaggiata – senza ingiustificato ritardo – può chiedere la rinegoziazione del contratto, indicando i motivi che la supportano; a questo punto le parti devono procedere ad intavolare le trattative finalizzate a riequilibrare il contratto. Qualora le parti non riescano ad accordarsi oppure nelle ipotesi in cui la parte forte del contratto instauri delle trattative c.d. maliziose (cioè delle trattative simulate o di mera facciata), la parte svantaggiata può adire il giudice affinché proceda a rinegoziare il contratto o a dichiararlo risolto[19].
5. Il COVID-19 e i contratti bancari: i rimedi individuati dal D.L. “Cura Italia”.
Nell’ambito di alcune fattispecie contrattuali –tuttavia– in considerazione dello specifico tipo di contratto venuto in rilievo, del requisito causale che lo connota, ma altresì in considerazione di altre circostanze fattuali come ad esempio la peculiarità della sopravvenienza presente nel caso concreto, l’incertezza del protrarsi dello stato di pandemia nonché l’interesse a conservare il contratto, si appalesa opportuno ricorrere ad altri rimedi che maggiormente si attagliano a fronteggiare la sopravvenienza come ad esempio il rimedio della sospensione; l’esecuzione del contratto interessato dalla sopravvenienza viene sospesa per un arco temporale necessario alle parti per ricondurre i loro assetti di interessi nell’alveo della fisiologia delle dinamiche contrattuali. L’intervallo temporale durante il quale l’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto è sospesa non può essere indefinito ma al contrario – per esigenza di certezza dei rapporti giuridici – deve limitarsi ad essere congruo a far rientrare lo stato di emergenza, altrimenti le parti dovranno scegliere se risolvere il contratto o rinegoziare.
Diversi sono i rimedi individuati dal Decreto n.18/2020 c.d. “Cura Italia” (convertito in legge 24 aprile 2020 n.27) per fronteggiare l’impatto del COVID-19 sui rapporti giuridici in essere, in riferimento ai contratti nevralgici nel contesto gius-economico del Paese come ad esempio i contratti bancari sui quali si focalizza e – limita[20] – l’attenzione nella presente sede, con particolare riguardo ai contratti di mutuo stipulati dai singoli contraenti e finalizzati all’acquisto della prima casa[21].
Circa la perimetrazione dell’ambito di operatività del rimedio in analisi, occorre distinguere:
- sul piano soggettivo, il rimedio è esperibile da parte dei lavoratori autonomi e liberi professionisti che certifichino di aver subito perdite superiori al 33% rispetto al fatturato relativo all’ultimo trimestre del 2019, per effetto della restrizione o della chiusura della propria attività determinata dalle misure anti-COVID; nonché da parte dei lavoratori dipendenti il cui orario di lavoro è stato ridotto o sospeso per almeno trenta giorni.
- Sul piano oggettivo, il rimedio è fruibile da parte del titolare di un contratto di mutuo finalizzato all’acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale di importo non superiore alla somma di 250.000,00 euro; inoltre, il proprietario dell’immobile deve presentare l’ulteriore requisito – invero non richiesto per l’anno in corso– di indicatore ISEE non superiore ad euro 30.000,00. A ciò si aggiunge –come ulteriore condizione alla quale è subordinata la fruibilità del rimedio – che il mutuo al momento in cui viene effettuata la richiesta di sospensione dev’essere in ammortamento anche da meno di un anno. Il decreto prevede – altresì – che il beneficio della sospensione del pagamento delle rate del mutuo de quo può essere concessa anche al soggetto titolare di un contratto di mutuo che sia già in ritardo nel pagamento delle rate, a condizione però che tale ritardo non sia superiore ai novanta giorni. Dal testo del provvedimento normativo emerge, dunque, l’esclusione dall’ambito di applicazione del rimedio in analisi di alcuni contratti di notevole diffusione nella prassi commerciale come ad esempio i contratti di cessione del quinto e di credito al consumo.
Al rimedio della sospensione previsto dal Decreto “Cura Italia” per fronteggiare l’emergenza COVID-19 si può accedere attraverso la presentazione di un’apposita istanza di accesso ai benefici del c.d. Fondo Gasparrini, fondo di solidarietà istituito attraverso la l. n. 244/2007.
Il decreto “Cura Italia” dunque consente ai contraenti svantaggiati dalla sopravvenienza COVID-19 di richiedere la sospensione dei contratti di mutuo finalizzati all’acquisto della prima casa accordando – così – ai mutuatari richiedenti un periodo di sospensione nell’ambito del quale il Fondo di solidarietà pagherà in loro luogo alle banche mutuanti il 50% della quota degli interessi compensativi maturati sulle rate di mutuo non pagate in quanto sospese; il residuo 50% degli interessi maturati resterà a carico dei mutuatari. Una volta cessato il periodo di sospensione, il mutuatario riprenderà a pagare le rate del mutuo a cominciare dalla quota capitale residua presente al momento in cui ha richiesto la sospensione del contratto.
Muovendo dalla stessa ratio sottesa alla previsione del rimedio della sospensione al fine di gestire l’impatto che il COVID-19 ha avuto sui contratti di mutuo “prima casa”, il Decreto n.18/2020 ha previsto l’analogo rimedio della sospensione anche in riferimento ai pagamenti delle rate relative ai prestiti e mutui stipulati dalle micro, piccole e medie imprese fino alla data del 30.09.2020. Si tratta del c.d. pacchetto “Salva Imprese” contenente una serie di misure previste in favore delle imprese che, in seguito allo stato di emergenza sanitaria e ai conseguenti provvedimenti dell’Autorità volti a gestire la situazione emergenziale, si trovano a gestire i rischi e i danni dalla stessa derivanti.
Il decreto n. 18/2020 al riguardo prevede le seguenti misure:
- il rimedio della sospensione dei pagamenti delle rate previste dai contratti di mutuo o di prestiti; dal punto di vista soggettivo il rimedio della sospensione è previsto a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, nonché delle ditte individuali. Dal punto di vista oggettivo, il rimedio de quo è previsto in riferimento ai contratti di mutuo, ai prestiti, ai contratti di leasing e ai prestiti non rateizzati.
- Il divieto di revoca nei confronti delle banche dei finanziamenti accordati alle imprese a fronte di anticipi su crediti nonché delle linee di credito accordate sino a revoca.
Al fine di fruire di tali benefici, i soggetti de quibus devono presentare apposita istanza dalla quale risulta una contrazione parziale o totale del volume d’affari dipendente dalla diffusione del COVID-19 e dalle relative misure contingenti volte ad arginarne la diffusione.
La sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di cui sopra si estende altresì agli elementi accessori attraverso modalità tali da non determinare nuovi o maggiori oneri a carico della parte che subisce la sopravvenienza. In particolare, con riguardo alla sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui in favore delle micro, piccole e medie imprese il Decreto n.18/2020 ha previsto una garanzia da parte dello Stato pari al 33%.
In tale quadro si colloca, altresì, quanto previsto dall’Addendum all’Accordo per il credito del 2019 sottoscritto dall’ABI e dalle associazioni di rappresentanza nel quale è prevista:
- la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate, fino ad un anno, in riferimento ai contratti di mutuo;
- la sospensione della quota di capitale dei canoni relativi ai contratti di leasing immobiliare e mobiliare.
- Il periodo massimo di estensione della scadenza dei mutui può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento; per il credito a breve termine, invece, si prevede che il periodo massimo di estensione della scadenza è pari a 270 giorni; infine, in riferimento al credito agrario il periodo massimo di estensione viene individuato in 120 giorni.
- In via residuale, oltre alle misure previste nell’Addendum, l’ABI consente alle Banche di applicare alle imprese ulteriori condizioni migliorative al fine di mitigare i danni derivanti dall’emergenza in corso in capo alle imprese e di evitare il rischio che proprio lo stato di emergenza in corso determini un deterioramento delle condizioni economiche delle stesse in modo da evitare eventuali segnalazioni in Centrale Rischi.
6. Il nodo gordiano della gestione delle cs.dd. sopravvenienze atipiche.
La pandemia determinata dal virus COVID-19, il lockdown che ne è derivato, la paralisi economica indotta dalle misure contingenti adottate al fine di regolare l’emergenza hanno riproposto all’attenzione del giurista il tema delle sopravvenienze contrattuali; tema che pone, oltre alle problematicità evidenziate, anche quelle derivanti dalle c.d. sopravvenienze atipiche.
Come già osservato, il problema relativo all’individuazione dei rimedi attraverso i quali è possibile gestire le sopravvenienze e gli svantaggi che le stesse determinano si pone – non in riferimento alle sopravvenienze tipiche (giacché è il legislatore a disciplinarle) o a quelle convenzionali (previste e regolate dai contraenti) – ma in relazione alle cc.dd. sopravvenienze atipiche.
Le sopravvenienze atipiche possono essere divise in due categorie: le sopravvenienze che frustano la causa del contratto e le sopravvenienze che alterano il sinallagma e, quindi, l’equilibrio economico originario del contratto.
Le sopravvenienze atipiche che incidono sulla causa del contratto sono quelle circostanze esterne ai contraenti che rendono irrealizzabile la sintesi degli effetti e degli scopi pratici in vista dei quali le parti hanno deciso di addivenire alla stipula del contratto; in tali ipotesi le soluzioni astrattamente ipotizzabili sono due poiché si determina un conflitto tra due principi cardini della teoria generale del contratto; più precisamente, in virtù del principio pacta sunt servanda il contratto deve avere tra le parti la forza della legge per cui le circostanze esterne ai contraenti – anche quando incidono significativamente sullo stesso – devono ritenersi ininfluenti e, pertanto, le prestazioni dedotte nel regolamento contrattuale devono essere in ogni caso eseguite. Logico corollario derivante dal principio de quo è ravvisabile nella necessità di addossare il costo derivante dalle sopravvenienze contrattuali alla parte che le subisce poiché non vi sarebbe la possibilità di esperire alcun rimedio. Tuttavia, in dottrina e in giurisprudenza è emersa la necessità di umanizzare i principi e gli istituti che connotano il diritto contrattuale procedendo ad una lettura degli stessi illuminata dal principio di buona fede e di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost.; sicché è vero che il contratto ha forza di legge tra le parti in virtù di quanto esige il principio per cui pacta sunt servanda, ma è altresì vero che tale principio dev’essere temperato nel suo rigore dal principio rebus sic stantibus in forza del quale il contratto ha sì forza di legge tra le parti ma nei limiti in cui le circostanze di fatto e di diritto che hanno costituito il sostrato fattuale e giuridico tenuto presente dalle parti al momento della stipula sia rimasto immutato.
Emerge così una tensione tra due principi cardini del diritto contrattuale: da una parte vi è l’esigenza di salvaguardare la stabilità del contratto in virtù di quanto richiede il principio pacta sunt servanda; dall’altra, vi è l’esigenza di tener conto di quelle circostanze sopravvenute che, ancorchè non previste dalle parti o dal legislatore, comunque mutano profondamente la situazione di fatto e di diritto presente al momento della stipula ad esempio frustando la causa del contratto (principio rebus sic stantibus).
L’orientamento tradizionale[22] componeva il conflitto in questione facendo prevalere il principio pacta sunt servanda, il quale rende irrilevanti le sopravvenienze atipiche che frustano la causa del contratto e impedisce, così, alla parte che ha subito la sopravvenienza di esperire dei rimedi. Tale orientamento approda alla soluzione proposta valorizzando tre argomenti; i fautori di tale orientamento in primo luogo richiamano il concetto di assunzione del rischio, in virtù del quale in ogni contratto è ontologicamente e fisiologicamente insito un rischio derivante dalla possibilità che si verifichino delle circostanze sopravvenute idonee ad alterare la situazione esistente al momento della stipula del contratto; al verificarsi di tali sopravvenienze occorre discernere le ipotesi in cui le stesse rientrano nella categoria di sopravvenienze legali o convenzionali nelle quali è consentito alla parte reagire alle stesse perché il legislatore o i contraenti stessi hanno previsto dei rimedi idonei a neutralizzare gli effetti sfavorevoli derivanti dalle stesse, dalle ipotesi – invece – in cui le sopravvenienze sono atipiche (perché non disciplinate né dalla legge né dalle parti) e, pertanto, sono da ricondurre a quell’alea normale fisiologicamente insita in ciascun contratto. Ne consegue che, secondo i fautori dell’orientamento tradizionale, avverso le sopravvenienze atipiche le parti non possono esperire alcun rimedio dovendone personalmente sopportare il peso. In secondo luogo, i fautori dell’orientamento tradizionale valorizzano l’argomento della necessità di presidiare la certezza dei traffici giuridici in virtù della quale ammettere deroghe di fonte non legale o non convenzionale al principio pacta sunt servanda equivale a minare la stabilità del contratto. In terzo luogo, i fautori dell’orientamento in analisi valorizzavano la concezione “bettiana”[23] della causa del contratto intesa come funzione economica-sociale del contratto, in quanto tale individuata a monte dallo Stato e uguale per tutti i contratti riconducibili al singolo tipo (ad esempio la causa di tutti i contratti di compravendita sarebbe rintracciabile nello scambio di una res a fronte di un prezzo) e pertanto, muovendo da tale prospettiva, difficilmente è immaginabile che circostanze sopravvenute atipiche possano in qualche modo frustarne la causa.
La prospettiva però muta con l’avvento della concezione della causa in concreto e, cioè, della causa intesa in senso “ferriano” come causa economico-individuale sottesa all’operazione contrattuale e –quindi – come sintesi degli scopi pratici alla luce dei quali le parti sono addivenute alla stipula del contratto.[24] In definitiva, i sostenitori dell’orientamento contrapposto osservano che con l’ipostasi della causa[25] cioè con il passaggio della causa dal piano astratto a quello concreto le sopravvenienze atipiche si appalesano idonee ad incidere sul programma negoziale apprestato dalle parti e quando ciò accade esse incidono su un elemento essenziale del contratto, ex art. 1325 c.c.. Ne deriva che, alla luce di questa mutata prospettiva[26], il conflitto dogmatico di cui sopra si compone nel senso di conferire preeminenza al principio rebus sic stantibus[27], in considerazione della necessità di dare rilievo al sostrato fattuale e giuridico sul quale regge l’architrave dell’operazione contrattuale posta in essere dalle parti.
A questo punto occorre quindi individuare i rimedi attraverso i quali le parti possono gestire le sopravvenienze atipiche.
La giurisprudenza compie un’operazione di manipolazione attraverso la quale giunge a ritenere che le parti possono gestire le sopravvenienze in analisi, idonee a frustare la causa del contratto attraverso la risoluzione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c.; la giurisprudenza[28] ritiene di estendere il rimedio de quo ai casi in cui le sopravvenienze atipiche minano la causa del contratto poiché osserva che anche se la prestazione contrattuale non è ancora divenuta impossibile, comunque l’esecuzione della stessa non consente di realizzare la funzione originaria del contratto e – quindi – la sua causa in concreto. Sul punto la giurisprudenza afferma infatti che, seppure non si è dinanzi ad una impossibilità materiale della prestazione, si è comunque dinanzi ad una impossibilità sopravvenuta di un utilizzo della prestazione conforme alla causa del contratto. Sottesa a tale operazione di manipolazione effettuata dalla Suprema Corte vi è uno sforzo di giustizia sostanziale teso ad adeguare il rimedio, ex art. 1463 c.c., alle sopravvenienze atipiche che frustano la causa del contratto, le quali vengono gestite con lo stesso rimedio con cui il legislatore gestisce le sopravvenienze tipiche che rendono impossibile l’esecuzione della prestazione.
Inoltre, la giurisprudenza tende a dare rilievo alle sopravvenienze atipiche ricorrendo alla teoria della presupposizione; si tratta di un istituto di matrice giurisprudenziale elaborato al fine di conferire rilievo di “presupposto” del contratto a quel coacervo di situazioni di fatto e di diritto tenute presenti dalle parti al momento della stipula[29]. Tale rimedio viene adoperato dalla giurisprudenza come mezzo attraverso il quale regolare gli effetti derivanti dalle sopravvenienze tipiche, ma esso viene impiegato –altresì – per dare rilievo alle sopravvenienze che alterano la causa del contratto e che si qualificano atipiche in tutte le ipotesi in cui vengono meno i presupposti essenziali della contrattazione, richiedendo così l’applicazione del principio rebus sic stantibus[30]. In tali ipotesi il rimedio attraverso il quale fronteggiare le sopravvenienze è secondo la giurisprudenza rintracciabile sempre nell’istituto, ex art. 1463 c.c., poiché la teoria della presupposizione è un istituto di elaborazione giurisprudenziale e – pertanto – sprovvisto di un esplicito addentellato normativo. Inoltre, secondo una parte della dottrina le sopravvenienze atipiche rileverebbero attraverso la teoria della presupposizione ma il rimedio attraverso il quale reagire alle stesse non andrebbe individuato nell’istituto, ex art. 1463 c.c., bensì nei principi generali dell’ordinamento; più precisamente si osserva che in presenza di una sopravvenienza atipica[31] che fa venire meno i presupposti originari del contratto, pretendere l’esecuzione del contratto costituisce una pretesa contraria al principio di buona fede, la quale può essere paralizzata attraverso l’exceptio doli e, cioè, attraverso l’inesigibilità della prestazione perché contraria al principio di buona fede; si tratta di un rimedio di natura caducatoria poiché gli effetti del contratto vengono sterilizzati.
Le sopravvenienze atipiche, si è detto, possono incidere sulla causa del contratto oppure possono alterare l’equilibrio economico del contratto turbando così il sinallagma. In questa seconda ipotesi le soluzioni astrattamente ipotizzabili sono tre; può ritenersi che debba, nell’ambito dell’ideale conflitto tra il principio pacta sunt servanda e il principio rebus sic stantibus, darsi prevalenza al primo così negando la possibilità alla parte svantaggiata dalla sopravvenienza atipica di reagire alla stessa e vincolandola, così, ad un contratto iniquo e sperequato. Oppure può optarsi per un secondo orientamento teso a valorizzare la preeminenza del principio rebus sic stantibus, può ritenersi –cioè – che la sopravvenienza atipica che altera il sinallagma contrattuale debba essere gestita attraverso un rimedio di natura caducatoria che determina la traslazione del rischio della sopravvenienza in capo alla controparte, per cui la parte avvantaggiata dal ricorrere della sopravvenienza atipica perderebbe il contratto. Secondo i fautori dell’orientamento in analisi tale rimedio andrebbe rintracciato nella risoluzione per eccessiva onerosità di cui all’art. 1467 c.c.; tuttavia, è stato rilevato da più parti in dottrina come tale soluzione presti il fianco a diverse critiche prime tra tutte la circostanza che il rimedio, ex art. 1467 c.c., derogando al principio generale pacta sunt servanda, è rimedio di natura eccezionale ed – in quanto tale – insuscettibile di essere applicato in via estensiva e analogica; a ciò, peraltro, si aggiunge la circostanza per la quale il rimedio ex art. 1467 c.c. sarebbe poco appagante per la parte che subisce la sopravvenienza, la quale più che a sciogliersi dal contratto potrebbe avere interesse ad ottenere la prestazione e – quindi – alla sua esecuzione, dopo aver ripristinato l’equilibrio economico tra le prestazioni contrattuali. Infine, accedendo ad un ulteriore e maggioritario approccio interpretativo la sopravvenienza atipica perturbatrice dell’equilibrio economico contrattuale rileva in virtù del principio rebus sic stantibus e dev’essere gestita attraverso un rimedio di natura manutentiva volto a ripristinare l’equilibrio dello scambio, adeguandolo così alle circostanze sopravvenute e redistribuendo tra le parti lo svantaggio derivante dalle stesse.
La dottrina e la giurisprudenza prevalenti[32] sostengono che il rimedio attraverso il quale dare rilievo e conseguentemente gestire una sopravvenienza atipica è da rintracciare nel principio di buona fede durante l’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c.; in virtù di tale obbligo le parti possono essere tenute ad adottare vari rimedi. Secondo alcuni autori[33] il primo di questi rimedi è da individuare nell’inesigibilità, la quale può essere totale o parziale; nella prima ipotesi si tratta di un rimedio di natura caducatoria; nella seconda ipotesi, invece, il rimedio presenta una natura ibrida, perché nella parte in cui la prestazione è ancora esigibile esso presenta una natura manutentiva; il rimedio della inesigibilità parziale è subordinato alla frazionabilità della prestazione e alla valutazione positiva da parte del giudice circa l’adeguatezza della prestazione parziale in rapporto all’equilibrio originario del contratto e alla sopravvenienza atipica. Una parte della dottrina, tuttavia, dubita della compatibilità del rimedio de quo con i principi che regolano l’ordinamento giuridico italiano in particolare è stato evidenziato che tale rimedio postulerebbe un sindacato del giudice eccessivamente invasivo delle sfere giuridiche dei contraenti.
Anche sulla scorta di tali rilievi, è stato individuato un ulteriore rimedio attraverso il quale è possibile gestire la sopravvenienza atipica individuabile nell’obbligo di rinegoziazione;[34] si tratta di un obbligo derivante dall’obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede anche nella fase di esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. e derivante – altresì – dal principio di solidarietà sociale ex art. 2 Cost.[35]. L’obbligo di rinegoziazione costituisce un rimedio di natura manutentiva teso ad adeguare il contratto alle circostanze sopravvenute atipiche; il rimedio in analisi è privo di un riscontro positivo espresso nell’ambito del Codice civile ma è diffusamente previsto e disciplinato nei principi Unidroit, all’interno dei PECL e in seno al Codice europeo dei contratti. La mancanza di una esplicita e compiuta disciplina del rimedio de quo nell’ambito del c.c. ha ingenerato perplessità in riferimento all’ubi consistam dell’obbligo di rinegoziazione in analisi[36]. Sul punto si possono individuare due orientamenti: la dottrina e la giurisprudenza tradizionale hanno qualificato l’obbligo di rinegoziazione come “obbligo di contrattare”, cioè di modificare il contratto adeguandolo alle sopravvenienze nell’ottica del ripristino dell’equilibrio dello scambio; in assenza di criteri e di parametri individuati dalle parti, il contenuto del contratto andrebbe ex novo determinato. L’obbligo di rinegoziazione secondo i fautori di tale orientamento sarebbe un obbligo incoercibile poiché in tali ipotesi non potrebbe applicarsi l’istituto ex art. 2932 c.c.; ne deriva che l’obbligo di rinegoziazione nasce come rimedio manutentivo ma qualora non viene adempiuto la parte svantaggiata può chiedere solo la risoluzione e il risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione (interesse negativo) e, pertanto, nella sua fase patologica si trasforma in un rimedio caducatorio. Dunque l’obbligo di rinegoziare, secondo i fautori di tale orientamento, si collocherebbe al confine tra gli obblighi di trattare e gli obblighi di contrarre; pertanto, sarebbe un rimedio debole.
La dottrina più autorevole ha sostenuto che tale obbligo avrebbe natura di obbligo di contrarre, dall’inadempimento del quale scaturisce il diritto della parte che subisce la sopravvenienza ad esperire il rimedio ex art. 2932 c.c.; sicché, anche in caso di rifiuto della controparte di rinegoziare, la sentenza del giudice tiene luogo del contratto riequilibrato e non rinegoziato dalle parti. Tale tesi si appalesa sicuramente più idonea a tutelare la parte pregiudicata dalla sopravvenienza atipica ma non si può fare a meno di notare come anch’essa incorre in un limite, ravvisabile nella circostanza di consentire al giudice di sostituire il contratto stipulato dalle parti (seppure squilibrato) con le proprie determinazioni in riferimento al contratto de quo e al suo rapporto con la circostanza atipica sopravvenuta. In definitiva, si consentirebbe al giudice di sostituirsi integralmente alle parti e di espugnare totalmente quella che è stata definita la cittadella fortificata dell’autonomia negoziale.
Tale limite è considerato dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti insuperabile e, pertanto, appare più opportuno aderire al fronte tradizionale che tende ad individuare l’ubi consistam dell’obbligo di rinegoziazione nell’obbligo delle parti di contrattare al fine di riequilibrare un assetto di interessi alterato da una sopravvenienza atipica (rimedio di natura manutentiva); obbligo che se inadempiuto dà luogo alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno nei limiti del solo interesse negativo (rimedio caducatorio)[37].
7. Verso la revisione del Codice Civile e l’umanizzazione del diritto contrattuale.
Alla luce di quanto rilevato emerge come l’intervento del legislatore volto ad apprestare una disciplina compiuta delle sopravvenienze contrattuali sia ormai improcrastinabile; la crisi pandemica in corso e la conseguente congiuntura economica che essa sta determinando hanno reso indifferibile l’esigenza di una organica disciplina degli istituti atti a sdrammatizzare la tensione tra contratto e tempo[38], tra autonomia negoziale e equilibrio contrattuale; le stesse non possono essere risolte attraverso un potere sostitutivo del giudice sganciato da riferimenti normativi espressi; né appare giuridicamente percorribile fornire una risposta al problema in analisi attraverso interventi normativi stratificati la cui operatività risulta –peraltro– circoscritta a specifici settori; né, inoltre, si può delegare la disciplina delle sopravvenienze contrattuali al c.d. diritto dell’emergenza, dal quale scaturisce un prodotto normativo sottratto al vaglio della dialettica parlamentare e la cui precipua funzione – pertanto – non può che essere circoscritta a quella di gestire esclusivamente l’emergenza.
Più rispettoso dei principi che regolano il nostro diritto contrattuale sarebbe – invece – un intervento del legislatore teso a comporre il conflitto tra il principio pacta sunt servanda e il principio rebus sic stantibus attraverso un bilanciamento tra gli interessi contrapposti dei contraenti, nell’effettuare il quale occorre da una parte elevare ad imprescindibile punto di riferimento i principi cardine dell’ordinamento giuridico interno; e dall’altra, è necessario che tale novum normativo sia armonizzato con la disciplina internazionale ed europea del contratto.
La pandemia innescata dal COVID-19 ha accelerato il già evidente processo evolutivo che sta interessando il principio pacta sunt servanda, una sorta di operazione di “maquillage” alla quale il principio de quo ha fatto ricorso al fine di avvicinare lo strumento contrattuale alle esigenze concrete dei consociati e, così, da improntare la sua disciplina ai principi di buona fede e di solidarietà sociale (ex art. 2 Cost.). Solo in tal guisa – infatti – è possibile intraprendere quel percorso di umanizzazione del diritto contrattuale, processo teso a regolare e interpretare gli istituti e i rapporti tra i consociati nell’ottica dell’equità e della giustizia contrattuale.[39]
Nel rispondere a tale monito il legislatore – come autorevolmente osservato – deve guardare costantemente alla Costituzione e ai principi cardine dell’ordinamento giuridico italiano, i quali devono assurgere a bussola indispensabile per orientare il legislatore contemporaneo nel mare aperto dell’emergenza.[40] Solo così è possibile arginare il rischio che al tempo sospeso che ha connotato i giorni del lockdown non corrisponda anche una sospensione della Costituzione e dei diritti irrinunciabili dalla stessa contemplati.
[1] Draghi M., “We face a war against coronavirus and must mobilise accordingly”, Financial Times, 25 marzo 2020.
[2] Cfr. sul punto Ascarelli T., Scienza e professione, in Foro it., 1956, IV, 86 ss.
[3] De Nova G., Il contratto ha forza di legge tra le parti, in Scritti in onore di Rodolfo Sacco. La comparazione giuridica alle soglie del 3° millennio, a cura di Cendon, II, Milano, 1994, 315 ss.
[4] Balestra M., Coronavirus e gestione dei contratti internazionali: indicazioni generali e suggerimenti operativi, in Il Quotidiano giuridico, 4 marzo 2020.
[5] Cass. Civ. n.24071/2017.
[6] Sul punto cfr. art.79 Convenzione di Vienna nonché Camera di Commercio Internazionale in materia di rapporti commerciali.
[7] Luppino S., L’influenza del Covid 19 sulle obbligazioni dei contratti ad esecuzione differita e continuata o periodica, in Euroconference Legal, 24 marzo 2020.
[8] Fratini M., Diritto civile, volume 2, Molfetta, 2012.
[9] Roppo V., Il Contratto, in Tratt. Dir. Priv. a cura di Iudica – Zatti, II Ed., Milano, 2011, 943 ss.
[10] Caringella F., Le sopravvenienze:profili generali, in Manuale di diritto civile, Roma, 2016, 1050 ss.
[11] Fratini M., Il sistema di diritto civile, volume 3, Roma, 2017.
[12] Roppo V., Il Contratto, Milano, 2011, 963 ss.
[13] Caringella F., Manuale di diritto civile, Roma, 2016, 1050 ss.
[14] Cass. Civ. n. 2059/2000; Cass. civ. n. 21973/2007; Cass. civ. n. 14915/2018.
[15] Cfr. sul punto art. 6.2.3. dei Principi dei contratti commerciali internazionali elaborati dall’UNIDROIT.
[16] Cass. civ. n.12235/2007
[17] Caringella F., Manuale di diritto civile, Roma, 2016, 1056 ss.
[18] Alpa G., Corso di diritto contrattuale, Padova, 2006, 559 ss.
[19] Sul punto cfr. art. 6.2.2. UNIDROIT Principles nonché art. 6.111 Principles European Contract Law.
[20] Nell’ambito del D.L. 18/2020 “Cura Italia”, si possono individuare diversi rimedi volti a fronteggiare gli effetti determinati dal COVID-19 su altre fattispecie contrattuali -non oggetto di disamina- quali i contratti di locazione, i contratti di viaggio “c.d. pacchetti turistici tutto compreso” etc.
[21] Artt. 54-56-58 D.L. 18/2020 c.d. “Cura Italia”.
[22]Cass. Civ., S.U., n. 224/1959; Cass. Civ. n. 4198/1977; Cass. Civ. n. 337/2002; Cass. Civ. n. 8867/2015.
[23] Betti E., Teoria Generale del negozio giuridico, Milano, 1951.
[24] Ferri G.B., Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1968, 67-127.
[25] Gabrielli E., I Contratti in generale, in Tratt. dei contratti, diretto da Rescigno, Torino, 1999, 492 ss.; V. Roppo, Il Contratto, Milano, 2011, 364 ss.
[26] Cass. Civ. n. 10490/2006; Cass. S.U. n. 4628/2015; Cass. S.U. n. 18213/2015.
[27] Osti G., La così detta clausola “rebus sic stantibus nel suo sviluppo storico, in Riv. Dir. Civ., 1912, 1 ss.
[28] Cass. Civ. n. 16315/2007; Cass. Civ. n. 26958/2007.
[29] Alpa G., Corso di diritto contrattuale, 2006, Padova, 157 ss.; Bessone – D’Angelo, voce «Presupposizione», in Enc. Dir., XXXIV, 1986, 326 ss; Serio, voce «Presupposizione», in Digesto Civ., XIV, 1996, 94 ss.
[30] Ex multis Cass. civ. n. 12235/2007.
[31] Roppo V. – Natoli R., “Contratto e Covid-19. Dall’emergenza sanitaria all’emergenza economica.”, in Giustizia Insieme, 28 aprile 2020; Roppo riconduce tra le sopravvenienze atipiche anche la pandemia Covid-19, la quale potrebbe essere “gestita” in riferimento ai contratti di locazione non abitativa attraverso l’istituto di matrice giurisprudenziale della presupposizione, asserendo che questi ultimi sono stati stipulati sulla base del presupposto dell’utilizzo dell’immobile per lo svolgimento dell’attività produttiva e ravvisando un parallelo tra tali fattispecie e quelle dei cc.dd. «coronation cases».
[32] Macario F., Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996.; Sacco R., Le sopravvenienze atipiche, in Il Contratto, a cura di Sacco – De Nova, IV Ed., Torino, 2016, 1708 ss; Alpa G., Le stagioni del contratto, Bologna, 2012, 175 ss.
[33] Bessone M., Adempimento e rischio contrattuale, Milano, 1969, 7 ss.
[34] Benedetti A. – Natoli R., “Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un dibattito”, 25 marzo 2020, dirittobancario.it.
[35] Dalla Massara T., “Emergenza sanitaria ed esigenza di regole: scenari e proposte”, 30 marzo 2020, dirittobancario.it
[36] Cesaro V., Clausola di rinegoziazione e conservazione dell’equilibrio contrattuale, Napoli, 2000, 243 ss.; Macario F., Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996; Gentili A., La replica della stipula: riproduzioni, rinnovazione, rinegoziazione del contratto, in Contr. e Impr., 2003, 716 ss.
[37] Tuccari E., La (S)consolante vaghezza delle clausole generiche per disciplinare l’eccessiva onerosità, in Contr. e Impr., 2018, 2, 843 ss.
[38] Cubeddu R., Il tempo della politica e dei diritti, Milano, 2013.
[39]Macario F., “Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di coronavirus”, 17 marzo 2020, in Giustizia Civile.com.
[40] Cartabia M., Relazione annuale della Presidente della Corte Costituzionale sull’attività della Consulta, 28 aprile 2020, www.cortecostituzionale.it.
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