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Nota a ABF, Collegio di Bologna, 26 novembre 2019, n. 25358.

di Antonio Zurlo

 

 

 

 

Le circostanze fattuali.

Parte ricorrente dichiarava di aver effettuato un prelievo, con la carta, presso uno sportello ATM dell’Intermediario resistente e di aver ricevuto, in tale occasione, solo quattrocento euro in contanti, a fronte dei cinquecento richiesti.

 

La decisione del Collegio.

La ricorrente chiedeva la somma di euro 100,00, a causa dell’asserita parziale erogazione dell’importo in contanti, al momento dell’esecuzione di un prelievo, presso uno sportello ATM dell’Intermediario resistente.

La fattispecie attenzionata deve essere valutata ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (come in vigore dal 13 gennaio 2018), che prevede testualmente che: “1. Qualora l’utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.”.

Nel caso di specie, l’Intermediario ha allegato le evidenze delle movimentazioni registrate dall’ATM, nella giornata dell’operazione contestata. Dalle suddette videate si è potuto evincere, in primo luogo, la coincidenza dell’ora di esecuzione del prelievo, della somma prelevata e del Transaction Certificate con quanto indicato nello scontrino allegato da parte ricorrente. Tale operazione risultava avvenuta in mancanza di anomalie (segnatamente, assenza di codici nella colonna “ANOM”). Sul giornale di fondo dell’ATM, relativo all’intera giornata, si riscontrava la movimentazione riferita all’operazione de qua, come indicato nella ricevuta del prelievo allegata dalla cliente, dalla quale non risultavano anomalie nel prelievo effettuato (anomalia:00). Da ultimo, l’Intermediario ha prodotto in atti evidenza documentale relativa alla quadratura di cassa dello sportello collegato all’ATM in oggetto, a riprova della corretta erogazione dell’importo richiesto (non risultando alcuna eccedenza di banconote nell’ATM in questione).

Il Collegio evidenzia come l’orientamento arbitrale ormai consolidatosi sulla questione sia quello di ritenere dirimente (in caso di costituzione della Banca), ai fini dell’accoglimento o meno dell’istanza di parte, la controprova fornita dall’Intermediario resistente, rilevando, in particolare, se quest’ultimo abbia o meno fornito la prova della regolarità dell’operazione contestata, mediante la produzione di specifici documenti atti a dimostrare tale assunto (documenti individuati nella c.d. “quadratura di cassa” e nel “giornale di fondo” dell’ATM)[1].

Ciò dedotto, la domanda della ricorrente non può essere accolta.

 

 

 

Qui il testo della decisione.


[1] Cfr. ABF, Collegio di Roma, 23 maggio 2019, n. 13181.